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RENTRi: nuove regole per la gestione dei rifiuti

Tracciabilità dei rifiuti: nuove regole in vigore dal 15 giugno. Arriva il modello di gestione digitale

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dm 59/2023 contenente il nuovo regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti è stato pubblicato all’interno del portale del MASE il nuovo decreto direttoriale per le imprese e gli enti che trattano rifiuti speciali. In particolare, ci riferiamo al dd n. 97 del 22 settembre 2023. Quest’ultimo si compone di 24 articoli e 3 allegati, i quali sono entrati in vigore dal 15 giugno 2023 e hanno sostituito il vecchio SISTRI. La nuova piattaforma stabilisce le regole per il funzionamento e avrà il compito di raccogliere e rendere disponibili in formato digitale i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all’iscrizione.

Tuttavia, se stai gestendo un progetto di costruzione o ristrutturazione, sottovalutare la gestione dei rifiuti edili può comportare serie problematiche. La mancata certificazione di produzione dei rifiuti e l’assenza della dichiarazione finale di smaltimento rifiuti edili possono generare conseguenze indesiderate. Rifiuti non certificati e smaltimento inadeguato possono portare a multe e sanzioni da parte delle autorità ambientali, mettendo a rischio il tuo progetto e la tua reputazione. Inoltre, senza una documentazione adeguata, potresti trovarsi in difficoltà nell’ottenere nuovi contratti o finanziamenti per futuri progetti.

Piattaforma RENTRi: cos’è

La sigla RENTRi è l’acronimo di “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti“. La piattaforma definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Inoltre, sarà suddiviso in due sezioni:

  • anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il provvedimento rientra all’interno delle azioni della Strategie Nazionale per l’Economia circolare. I soggetti abilitanti potranno aderire a tale registro in un arco temporale che va dai 18 mesi ai 30 mesi a seconda delle dimensioni aziendali.

L’obiettivo è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese.

Innoviamo e semplifichiamo, superando un modello obsoleto per migliorare il sistema e renderlo più efficiente ai fini degli obiettivi di economia circolare e rispetto all’attività degli operatori,

ha precisato il Viceministro Vannia Gava.

Il tutto prevedendo la giusta gradualità temporale, approccio che riteniamo fondamentale per una transizione reale e pragmatica.

Queste le parole del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Picchetto.

Gestione del RENTRi
Il RENTRI sarà gestito dal MITE (Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica) e disciplinerà:

organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità;
interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti;
modalità di iscrizione al RENTRI, da parte dei soggetti obbligati;
modalità del funzionamento;
svolgimento delle funzioni di supporto tecnico operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’art. 188-bis, comma 4, lettera h), del dlgs 152/2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
Chi deve iscriversi e come funziona
Devono iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti presenti all’art. 6 del dl 135/2018, convertito dalla legge 12/2019:

enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
produttori di rifiuti pericolosi;
enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Tutti i soggetti che svolgono l’attività di trattamento dei rifiuti al momento dell’iscrizione, dovranno inserire nella sezione anagrafica del RENTRi le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente: comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 216 del dlgs 152/2006, con le modalità indicate all’articolo 21, specificando gli estremi dei relativi provvedimenti. Inoltre, i soggetti sono tenuti entro 30 giorni a comunicare, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.

L’inserimento di informazioni non veritiere o non congruenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 76 del dpr 445/2000. La mancata trasmissione della documentazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 € fino a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 € fino a 3.000 € per i rifiuti pericolosi, così come previsto dall’art. 258 comma 10 del dlgs 152/2006.

Iscrizione facoltativa
Il sistema RENTRi prevede che i soggetti non obbligati o per i quali non decorra l’obbligo, possono iscriversi volontariamente alla piattaforma e possono procedere in qualsiasi momento alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Tempistiche e connessione
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRi è effettuata con le seguenti tempistiche:

enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, avranno la possibilità di effettuare l’iscrizione alla piattaforma dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti, avranno la possibilità di effettuare l’iscrizione alla piattaforma dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 6, comma 3, del dl 135/2018, avranno la possibilità di effettuare l’iscrizione alla piattaforma dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Inoltre, la piattaforma è interconnessa telematicamente con il Catasto dei rifiuti e con la banca dati di cui alla legge 70/1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del CAD (Codice dell’amministrazione digitale).

RENTRi: scadenze cruciali e iscrizioni
Il decreto direttoriale stabilisce che le prime iscrizioni al Registro Elettronico Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (RENTRI) dovranno iniziare entro il 15 dicembre 2024 e completarsi entro il 13 febbraio 2025. Questa fase iniziale coinvolgerà enti o imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e hanno meno di 50 dipendenti.

La trasformazione digitale del registro di carico e scarico
Il decreto in esame porta con sé importanti novità sulla tematica della trasformazione in digitale del nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti. In particolare, per gli enti o imprese che producono rifiuti speciali pericolosi, a partire dal 13 febbraio 2025, la tenuta del registro di carico e scarico dovrà avvenire esclusivamente in formato digitale, mentre per gli altri, la data di transizione coinciderà con quella dell’iscrizione al RENTRi.

Nuovi modelli e formulario di identificazione del rifiuto
Dal 15 dicembre 2024, i nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico entreranno in vigore, diventando obbligatori dal 13 febbraio 2025. Questa fase di adattamento richiederà agli operatori di rivedere e aggiornare i loro processi per conformarsi ai nuovi standard digitali.

Il futuro della gestione digitale dei rifiuti
Dal 13 febbraio 2026, tutti gli operatori obbligati a iscriversi al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, non esistono istruzioni complete per la compilazione dei nuovi formulari e registri. Queste informazioni, fondamentali per comprendere il significato delle sigle nei modelli, verranno fornite successivamente attraverso decreti direttoriali in fase di elaborazione.

RENTRi: modalità operative
La Direzione generale competente del MITE, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce, con uno o più decreti direttoriali:

le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRi e il suo funzionamento anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel citato regolamento (UE) 2016/679;
le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRi;
i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRi con i sistemi adottati dagli operatori;
le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.
RENTRi: sistemi di geolocalizzazione
Con eccezione per coloro che trasportano i propri rifiuti, iscritti all’albo nazionale gestori ambientali, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRi dovranno garantire sui propri mezzi di trasporto sistemi di geolocalizzazione basati sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato.

RENTRi: carico e scarico dei rifiuti
Il decreto ha approvato un nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 190, comma 2, del dlgs 152/2006. All’interno del registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

RENTRi: periodo transitorio
Infine, il decreto comunica, che fino alla data di iscrizione al RENTRI, sarà possibile utilizzare il formulario su carta, prodotto tramite stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRi, compilato e vidimato da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva.

In allegato puoi trovare il dl 59/2023 e il dd n. 97 del 22 settembre 2023 del Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica

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